FINALITA'
- realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi
formativi
- agevolare
le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
non instaurando rapporti di lavoro fra i datori di lavoro privati
e pubblici e tirocinanti
- fornire
un credito formativo (art. 6 D.M.) che, se debitamente certificato
dagli enti promotori, può essere riportato dal soggetto beneficiario
nel proprio curriculum professionale e scolastico
BENEFICIARI
Soggetti
che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, che siano cittadini
italiani, comunitari o extracomunitari
SOGGETTI
PROMOTORI
- Agenzie
per l'Impiego e Centri per l'Impiego, ovvero strutture, aventi analoghi
compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
- Università
e Istituti di istruzione universitaria statali e non
- Provveditorati
agli Studi
- Istituzioni
scolastiche statali e non statali
- Centri
di formazione professionale e/o di orientamento pubblici o convenzionati
- Comunità
terapeutiche, enti ausiliari, cooperative sociali, i servizi di
inserimento lavorativo per disabili e le istituzioni formative private
a scopo di lucro, autorizzate dalla regione.
DURATA
TIROCINI
varia
a seconda della tipologia dei beneficiari e non si tiene conto nel
computo dei limiti di eventuali periodi quali servizio militare o
civile, di astensione obbligatoria per maternità
- massimo
4 mesi per studenti che frequentano la scuola secondaria
- massimo
6 mesi per lavoratori inoccupati o disoccupati, anche in lista
di mobilità
- massimo
6 mesi per studenti istituti professionali, di corsi
di formazione professionale, di corsi post- diploma o post-laurea
- massimo
12 mesi per studenti universitari, chi frequenta corsi di diploma
universitario, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento e
specializzazione
- massimo
12 mesi per persone svantaggiate (art. 4 L.381 /91)
- massimo
24 mesi per portatori di handicap
OBBLIGHI
DEL TIROCINANTE
- svolgere
le attivita previste dal progetto formativo e di orientamento
- rispettare
le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere
la necessaria riservatezza durante lo svolgimento del tirocinio
- fare
riferimento ai tutors
- rispettare
i regolamenti aziendali
NUMERO
DEI TIROCINANTI
varia
a seconda delle dimensioni dell'Azienda ospitante
- 1
tirocinante con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato
- massimo
2 tirocinanti contemporaneamente con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato compreso tra 6 e 19
- massimo
10% dei dipendenti a tempo indeterminato con più di 20
dipendenti a tempo indeterminato
Nel
caso di aziende stagionali del settore Turismo il calcolo è
effettuato anche sui dipendenti a tempo determinato, purchè tale
rapporto di lavoro sia superiore alla durata del tirocinio e si concluda
dopo il tirocinio stesso.
FACILITAZIONI
AL TIROCINANTE
-
possibilità
di rimborso spese di vitto ed alloggio debitamente documentate da
parte azienda ospitante
-
eventuale
rimborso forfetario per spese non documentate o non documentabili
da parte azienda ospitante nella modesta somma mensile di
L. 500/600 mila. Non comportano obblighi contributivi verso 1'INPS,
ma risultano assimilate ai redditi di lavoro dipendente e quindi
soggetti ad imposte su redditi
COME
SI SVOLGE
I
tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate
tra soggetto promotore e azienda. Il soggetto promotore elabora il
progetto formativo e di orientamento che prevede:
-
obiettivi
e modalità di svolgimento con l'indicazione, per gli studenti, del
raccordo
-
nominativi
del tutor incaricato dal soggetto promotore e del responsabile dell'azienda
-
estremi
identificativi delle assicurazioni
-
durata
e periodo di svolgimento
-
settore
aziendale di inserimento
Il
soggetto promotore deve trasmettere una copia della convenzione e
di ciascun progetto alla Regione, all'ufficio periferico del Ministero
del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle
rappresentanze sindacali aziendali
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