SOCIO IN COOPERATIVA
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La cooperativa sociale è una società e un'impresa che ha un fine economico e nello stesso tempo l'obiettivo dei suoi membri è quello di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc. Lo scopo primario della cooperativa, infatti, è quello di valorizzare la figura del socio e assicurargli lavoro o servizi alle migliori condizioni di mercato. Si configura, dunque, come una società costituita fra persone fisiche e giuridiche che condividono la gestione del lavoro sulla base di principi di solidarietà, collaborazione e mutualità; la figura del socio è il perno attorno al quale ruotano gli aspetti di natura economico-finanziaria. La cooperativa può riguardare qualsiasi attività; il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale censisce le società cooperative operanti nel nostro Paese all'interno delle seguenti otto sezioni:

  • Cooperazione di consumo
  • Cooperazione di produzione e lavoro
  • Cooperazione agricola
  • Cooperazione edilizia
  • Cooperazione di trasporto
  • Cooperazione della pesca
  • Cooperazione mista
  • Cooperazione sociale

Le cooperative ordinarie sono composte da un minimo di 9 soci, ma recentemente è stata introdotta la piccola società cooperativa che può essere costituita da un minimo di 3 soci fino ad un massimo di 8. La cooperativa può essere composta anche da un nucleo famigliare o, secondo una recente disposizione, da artigiani. Dal punto di vista organizzativo gli Organi Sociali sono:

  • l'Assemblea dei soci
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione
  • il Collegio Sindacale

Di questi il Collegio Sindacale non è obbligatorio; il Presidente ha ruolo di rappresentanza e potere di firma e può essere previsto un Vicepresidente. I principi e i valori che animano la cooperativa sono:

  • il principio mutualistico, che consiste nel reciproco sostegno dei soci per raggiungere l'obiettivo prefissato;
  • il principio "una testa un voto", cioè il fatto che il voto si esercita per alzata di mano in maniera egualitaria indipendentemente dall'ammontare della quota investita;
  • il principio della solidarietà e mutualità intercooperativa e verso l'esterno, per il quale tra le cooperative si attuano forme di solidarietà al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento delle imprese sul mercato;
  • il principio dell'apertura incondizionata delle proprie strutture per il quale chiunque possieda i requisiti richiesti da una cooperativa e ne condivida i principi mutualistici può chiedere di diventarne socio ed è sufficiente una quota di £ 50.000 per farlo;
  • infine, come già detto, un'altra caratteristica è la natura non speculativa.

Avviare una cooperativa è semplice e la spesa è limitata a pochi milioni di lire. Una volta scelto il nome, i soci costituiscono la cooperativa attraverso un atto pubblico redatto a cura di un notaio. Viene fissato anche uno statuto della società che contiene gli scopi e ne disciplina il funzionamento. I passi successivi saranno richiedere il numero di partita I.V.A. e procedere alla vidimazione dei libri contabili e sociali. Come già detto, la cooperativa ha scopo mutualistico e non di lucro, per questo motivo, mentre nelle altre società gli utili di esercizio vengono ridistribuiti ai soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute, nelle cooperative gli avanzi di gestione sono patrimonio sociale, vanno a costituire il fondo riserva indivisibile non tassabile e possono quindi essere destinati agli investimenti, allo sviluppo delle attività d'impresa, alla istituzione di servizi comuni, alla formazione ed elevazione delle capacità professionali dei soci o come fondo rispetto terzi. Il 3% degli utili dev'essere devoluto al fondo nazionale mutualistico allo scopo di finanziare le spese di promozione delle cooperative. I vantaggi che la cooperativa offre rispetto alle altre forme societarie sono:

  • un investimento iniziale esiguo per l'avviamento della società;
  • la possibilità di appartenere ad una associazione di rappresentanza che mette a disposizione servizi e consulenze;
  • la differenziazione del rischio, ossia una responsabilità patrimoniale limitata alla quota di capitale sottoscritto, nel caso di fallimento o altro.

A questo proposito, la normativa prevede che se ci si dimette dalla condizione di socio cooperativa 3 mesi prima dalla fine dell'anno si risponde in proporzione alla propria quota; altrimenti si risponde anche per l'anno successivo.