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CONTRATTO
A PROGETTO
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Il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, estrapola dalla collaborazione coordinata e continuativa la tipologia contrattuale del lavoro a progetto. Ulteriori specificazioni sullapplicazione del lavoro a progetto sono contenute nella Circolare Ministeriale 08/01/04 n. 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o parti di esso. Lindividuazione del progetto, del programma o parti di esso, da inserire nel contratto di lavoro, è di competenza del committente. Nella Circolare Ministeriale 08/01/04 n. 1 si specifica che: il
progetto consiste in unattività produttiva ben identificabile
e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, connesso
allattività principale o accessoria dellimpresa; Il lavoratore a progetto gestisce l'attività lavorativa in modo autonomo in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. La Circolare ministeriale 08/01/04 n. 1 specifica che qualora nellambito del rapporto di lavoro instaurato venga accertata dal giudice la mancanza del requisito dellautonomia, esso sarà convertito in un rapporto di lavoro subordinato. Questa forma contrattuale si distingue dalla prestazione occasionale e non può essere applicata alle professioni intellettuali, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione agli appositi albi. Il compenso corrisposto al lavoratore a progetto, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, deve tenere conto del corrispettivo per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Salvo diversi accordi, il lavoratore a progetto può svolgere la sua attività per più committenti, ma non può svolgere attività in concorrenza con i committenti ed è tenuto all'obbligo di riservatezza. Egli ha il diritto di essere riconosciuto come autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
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