CONTRATTO A PROGETTO
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Il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, estrapola dalla collaborazione coordinata e continuativa la tipologia contrattuale del lavoro a progetto. Ulteriori specificazioni sull’applicazione del lavoro a progetto sono contenute nella Circolare Ministeriale 08/01/04 n. 1.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o parti di esso. L’individuazione del progetto, del programma o parti di esso, da inserire nel contratto di lavoro, è di competenza del committente. Nella Circolare Ministeriale 08/01/04 n. 1 si specifica che:

il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, connesso all’attività principale o accessoria dell’impresa;
il programma o parte di esso consiste in un’attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale ma parziale destinato ad essere integrato ad altre attività e risultati parziali
Qualora il rapporto si instauri senza l'individuazione del progetto o del programma, esso sarà considerato, e potrà essere convertito, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In materia di sanzioni in caso di mancata indicazione del progetto o del programma nel contratto, la Circolare ministeriale 08/01/04 n. 1 fornisce alcuni chiarimenti: in caso di controversia, il committente del lavoro a progetto può fornire prova, in fase di giudizio, dell’esistenza di un effettivo lavoro autonomo. Nella Circolare viene sottolineato inoltre che il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all’accertamento dell’esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può sindacare su valutazioni, scelte tecniche e organizzative che spettano al committente.

Il lavoratore a progetto gestisce l'attività lavorativa in modo autonomo in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. La Circolare ministeriale 08/01/04 n. 1 specifica che qualora nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato venga accertata dal giudice la mancanza del requisito dell’autonomia, esso sarà convertito in un rapporto di lavoro subordinato.

Questa forma contrattuale si distingue dalla prestazione occasionale e non può essere applicata alle professioni intellettuali, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione agli appositi albi.

Il compenso corrisposto al lavoratore a progetto, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, deve tenere conto del corrispettivo per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Salvo diversi accordi, il lavoratore a progetto può svolgere la sua attività per più committenti, ma non può svolgere attività in concorrenza con i committenti ed è tenuto all'obbligo di riservatezza. Egli ha il diritto di essere riconosciuto come autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.