CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
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Questo rapporto di lavoro è detto "parasubordinato" in quanto il lavoratore/trice non ricopre la classica posizione di dipendente, ma piuttosto offre una prestazione con ampia autonomia di orari e senza obbligo di presenza sul luogo di lavoro. Dal 1° Gennaio 2001 i redditi sono fiscalmente assimilati a quelli del lavoro dipendente e non più a quelli del lavoro autonomo. D'ora in poi si dovrà versare una percentuale di ritenuta che varia in base allo scaglione di aliquota in cui si rientra considerando il compenso al netto. Il sostituto d'imposta dovrà dunque comportarsi come un vero e proprio datore di lavoro operando le ritenute suddette e inoltre dovrà: calcolare la detrazione spettante in base all'ammontare corrisposto; tenere conto delle detrazioni per carichi di famiglia; effettuare il conguaglio di fine anno per l'Irpef e le addizionali; effettuare nell'anno successivo il conguaglio e rilasciare entro il mese di febbraio il modello contenente il riepilogo. Questo tipo di contratto non dà diritto all'indennità di malattia, alle ferie, alla tredicesima e alla liquidazione di fine rapporto. E' prevista, invece, l'indennità di maternità, di infortunio e per i periodi di degenza ospedaliera. La stessa disciplina sulla maternità e sull'indennizzo ospedaliero vale anche per i professionisti senza albo. Per quanto riguarda la pensione, devono essere versati i contributi all''Inps nella misura del 10% se si è soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria, altrimenti il 13%. I contributi Inps e Inail sono 1/3 a carico del collaboratore/trice, 2/3 a carico del committente.

Inoltre, dal 1° Gennaio 2001, i corrispettivi vanno pagati mensilmente; con questo tipo di contratto, infatti, può accadere di non essere pagati in tempo. Innanzitutto La tempistica dei pagamenti viene definita dal contratto scritto od orale; secondariamente vale per tutti il codice civile. Per cui di fronte al ritardato pagamento si possono chiedere gli interessi e la rivalutazione monetaria. L'aspetto problematico di questi contratti è che sono carenti dal punto di vista della garanzia di stabilità del posto di lavoro in quanto il committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento e anche in mancanza di "giusta causa". Se si lavora con questo tipo di contratto, è possibile iscriversi nelle liste di disoccupazione del Centro per l'Impiego(ex Ufficio di Collocamento) solo se il compenso della collaborazione non supera £ 7.200.000 lorde nell'anno.