|
ASSOCIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE
|
||||
|
L'articolo 2549 del codice civile prevede: "Con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto". Dunque con questa forma di contratto il prestatore apporta la propria manodopera e la sua retribuzione avverrà con una partecipazione agli utili dell'impresa. Negli ultimi anni questo rapporto di lavoro si è diffuso soprattutto nel settore del commercio dove spesso i proprietari di catene di negozi anziché assumere commesse/i con contratto di lavoro dipendente, preferiscono farlo in questo modo teorizzando che la partecipazione agli utili d'impresa è un sistema di incentivazione delle vendite oltre ad essere motivo di responsabilizzazione del lavoratore/trice. In realtà anche i dipendenti possono partecipare agli utili d'impresa, ma il datore di lavoro può preferire questa forma di contratto perché gli consente di eludere gli obblighi fiscali e, soprattutto, la contribuzione Inps. Attenzione, dunque, ai termini e alle clausole per evitare il rischio di dovere partecipare, oltre agli utili, anche alla eventuale copertura delle perdite finanziarie dell'impresa. L' associato - salvo patto contrario - concorre alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili.In tale caso, però, le perdite che subisce l' associato non possono superare il valore del suo apporto ( Cass. N° 2598/1964 ). All'
associato spettano diversi diritti: ad essere informato sull' andamento L'
associazione in partecipazione non ha un termine minimo di durata per
la Gli
associato
in partecipazione, che prestano attività lavorativa e che non siano
iscritti ad alcun albo professionale, sono obbligati, a partire dal 1°
gennanio 2004, ad iscriversi alla Gestione separata presso l' INPS. In
tal caso, la contribuzione grava al 45% sull' associato ed al 55% sull'associante. |