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E'
un contratto di lavoro a forma mista, in cui l'azienda, in aggiunta al
lavoro vero e proprio, si impegna a fornire all'apprendista la formazione
necessaria per diventare un lavoratore qualificato. La formazione viene
impartita:
- in azienda a cura del datore di lavoro;
- all'esterno dell'azienda, da svolgere durante l'orario di lavoro, a
cura di strutture competenti, con un minimo di 120 ore annue, innalzate
a 240 per i giovani in obbligo formativo.
Possono essere assunti con questa modalità i giovani di età compresa tra
i 15 e i 24 anni, non compiuti. Il limite di età è elevato a 26 anni per
chi risiede in aree considerate svantaggiate , a 28 anni per chi è portatore
di handicap, a 29 anni per gli artigiani, nel caso di qualifiche professionalmente
elevate. Per quanto riguarda l'età di ammissione al lavoro vale la pena
ricordare le nuove norme introdotte che prevedono l'innalzamento dell'età
minima a 15 anni in quanto la durata dell'obbligo scolastico è stata elevata
a 9 anni anziché 8 . Il contratto non può avere durata inferiore ai 18
mesi o superiore ai 4 anni (5 anni per gli artigiani); se il rapporto
continua oltre la scadenza, si trasforma in lavoro a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro beneficia di incentivi e sgravi contributivi, a condizione,
però, che gli apprendisti/e partecipino alle iniziative di formazione,
che nel primo anno devono prevedere anche nozioni di disciplina del rapporto
di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e delle misure di tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L'agevolazione perdura per
un anno successivo alla trasformazione a tempo indeterminato. Possono
essere assunti fino ad un anno successivo al limite di età massimo quei
giovani che hanno cominciato un rapporto di apprendistato presso un altro
datore di lavoro non terminato e cessato entro 1 anno precedente la nuova
assunzione. Dal calcolo del periodo di apprendistato vanno detratti eventuali
periodi di sospensione del rapporto quali malattia, gravidanza e puerpuerio,
congedi parentali, servizio militare. Il datore di lavoro può recedere
dal contratto di lavoro se viene meno la causa del contratto stesso (addestramento
professionale).
Particolarità:
gli apprendisti in linea di principio possono essere assunti anche con
contratto part-time se la minor durata della prestazione sia sufficiente
a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto.
IL NUOVO APPRENDISTATO
La recente legge 14/2/2003
n. 30 riprende ed estende gli ambiti di applicazione di quella precedente,
confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva
di una formazione superiore in alternanza (art. 2, comma 1-b). Attualmente
questa nuova forma di apprendistato non è ancora applicabile in
quanto si è in attesa dei decreti attuattivi che andranno a definire
tutti i punti che la legge lascia in sospeso.
Il Decreto Legislativo del 10 settembre
2003 n. 276, ne prevede tre tipologie.
Contratto di apprendistato per l'espletamento
dell'obbligo formativo:
Ne possono usufruire i giovani che abbiano compiuto 15 anni ed è
applicabile a tutti i settori di attività. Ha una durata non superiore
ai tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale.
Contratto di apprendistato professionalizzante:
Ne possono usufruire i giovani tra i 18 e i 29 anni ed è applicabile
a tutti i settori di attività. Per coloro che posseggono una qualifica
professionale può essere stipulato a partire da 17 anni. È
finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione
sul lavoro e l'apprendimento tecnico/professionale.
Contratto di apprendistato per l'acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione:
Ne possono usufruire i giovani tra i 18 e i 29 anni ed è applicabile
a tutti i settori di attività. Per coloro che posseggono una qualifica
professionale può essere stipulato a partire da 17 anni. È
finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario,
universitari, di alta formazione e di specializzazione tecnica superiore.
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