FORMARE PERSONALE
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APPRENDISTATO

L'apprendistato è un contratto di lavoro che comprende una formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell'imprenditore e corsi di formazione esterni all'azienda.
Perciò l'obbligo formativo fino ai 18 anni può essere assolto tramite l'apprendistato.
E' un contratto per i giovani tra i 15 ed i 24 anni. Il limite massimo di età è elevabile fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto professionale
Durata: La durata minima è di 18 mesi. la durata massima è di 4 anni, oppure 5 anni nel settore artigiano.

  • Aziende abilitate: Aziende di tutti i settori, compresa l'agricoltura.
  • Salario: Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: L.25/55 - L.56/87 - art.16 L.196/97 - Circolare del Ministero del Lavoro n. 126/97 - D.M. dell'8 aprile 1998 - Circolare del Ministero del Lavoro n.93/98 - D.M. 179/99 - L.263/99 - D.M. n.359/99 - D.M. n.22/00


CONTRATTO DI INSERIMENTO

Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. La durata massima può essere elevata a 36 mesi in caso di contratto stipulato con persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Possono accedere a questa forma contrattuale:

- soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderano riprendere una attività lavorativa e che non abbiamo lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno al 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi il 10% quello maschile;
- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o pschico (legge 5 febbraio 1992, n.104, D.P.C.M. 13 gennaio 2000 e legge 12 marzo 1999 n.68)

si precisa che ai sensi del d. lgs. n.297/2002 per disoccupati "di lunga durata" si intendono coloro i quali, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da almeno 12 mesi.