L. 12-3-1999 n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n.
68, S.O.
Capo I
Diritto al lavoro dei disabili
1. Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità
alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509 , dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale
delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle
disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L.
27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n.
381 , e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915 , e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per
non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono
per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento
della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici
non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 , e successive modificazioni,
alla legge 28 luglio 1960, n. 778 , alla legge 5 marzo 1965, n. 155 , alla legge
11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397 , e alla legge 29 marzo
1985, n. 113 , le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di
cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686 , e alla legge 19 maggio 1971, n. 403 , le
norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio
1994, n. 29 , e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della
legge 20 maggio 1982, n. 270 . Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano
altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958,
n. 308 .
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui
al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 , secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo
e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di
controllo della permanenza dello stato invalidante (4).
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per la valutazione e la verifica della residua
capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale,
ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente
la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento
delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti
a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro
o malattia professionale eventuali disabilità.
2. Collocamento mirato.
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella
serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente
le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto
adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive
e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
3.
Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo
1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti .
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà
sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.