COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

E DELLA GIUNTA PROVINCIALE

 

 

Competenze del Presidente della Provincia, ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt.31 e 32 dello Statuto Provinciale

 


ART. 50 D.Lgs. n. 267/2000

 

Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

 

1.      Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2.      Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3.      Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

……..

8.      Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

……..

10.  Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

11.  Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 

 

ART. 31 Statuto Provinciale

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

 

1.   Il Presidente della Provincia esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini indicati nella proposta degli indirizzi generali di governo. Nella seduta di insediamento, davanti al Consiglio, presta il giuramento con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana”.

 

1.   In particolare:

 

a)   rappresenta l'Ente;

b)  convoca e presiede la Giunta stabilendo gli argomenti da trattarsi nelle singole adunanze;

 

c)   sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e vigila affinché il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive impartite;

 

d) stipula gli atti costitutivi delle forme di gestione dei Servizi e delle forme associative e di cooperazione di cui al D.Lgs n.267/2000;

 

e)   rappresenta l'Ente in giudizio e promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie davanti all'autorità giudiziaria con obbligo di riferire alla Giunta nella prima seduta utile;

 

f)    promuove ed assume iniziative per la conclusione di accordi di programma con i soggetti previsti dall'art. 34 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;

 

g)   provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

 

h)   emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti solo per misure eccezionali;

 

i) nomina i Dirigenti responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi Dirigenziali.

 

 

ART. 32 Statuto Provinciale

 

DELEGA DI FUNZIONI

 

1.   Il Presidente ha facoltà di delegare i singoli Assessori a curare ambiti di Amministrazione definiti in correlazione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art.25 del presente statuto.

 

2.   Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per motivi di funzionalità, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore.

 

3.   L'attribuzione delle deleghe e le modificazioni di cui al precedente primo comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

 

4.   Propone al Consiglio l'affidamento ai singoli Consiglieri, di incarichi speciali, di studio di problemi e questioni di interesse provinciale con obbligo di riferirne al Consiglio.

 

 

Competenze e composizione della Giunta Provinciale

ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000

e degli artt.25 e 26 dello Statuto Provinciale

 

 

ART. 48 D.Lgs. n. 267/2000

 

Competenze delle giunte.

 

1.      La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.      La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3.      È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

 

 

ART. 25 Statuto Provinciale

 

COMPETENZE

 

1.   La Giunta attua gli indirizzi politico‑amministrativi e programmatici stabiliti dal Consiglio, nei cui confronti esercita attività propositiva e d'impulso.

 

2.   Essa compie quegli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti o agli organi di decentramento.

 

3.   In particolare:

 

a)   predispone il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

 

b)  predispone i piani economici finanziari ed i programmi di opere pubbliche e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio;

 

c)   delibera i prelevamenti dal fondo di riserva, dandone comunicazione al Consiglio;

delibera i progetti esecutivi e definitivi delle opere, delle relative perizie di varianti e/o suppletive ove ammissibili nonché l’assunzione o la devoluzione di mutui già previsti in atti fondamentali del Consiglio;

delibera il piano esecutivo di gestione determinandone, anche con atti successivi, gli obiettivi assegnati ai Dirigenti;

delibera le spese pluriennali che non rientrano nelle competenze del Consiglio;

 

d)  amministra il patrimonio e demanio provinciale;

 

e)   dispone la eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali;, valuta l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi ad adiuvandum in procedimenti contenziosi promossi a carico di Dirigenti e Amministratori;

 

f)    delibera l'applicazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

g)   adotta i regolamenti ad essa demandati da norme di legge o non riservati al Consiglio;

adotta i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati ad altri organi dell’ente da norme di legge o regolamento;

 

h)   delibera l'acquisto o l'alienazione di quote o di azioni di società di capitali, cui la Provincia già partecipa, che non comportino variazioni nel controllo della società;

 

i)     l’accettazione di lasciti o donazioni che non pongano vincoli all’Ente nonché la vendita e l’acquisto di proprietà di valore non superiore ai 50 milioni;

 

l)      redige annualmente e presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività per la eventuale discussione nelle forme di cui all'art.16, 5° comma.

 

 

ART. 26 Statuto Provinciale

 

COMPOSIZIONE

 

1.   La Giunta è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori, dallo stesso nominati, compreso tra un minimo di 6 (sei) ed un massimo di 10 (dieci) assessori, fra cui un vice presidente.

 

2.   Alla carica di Assessore possono essere nominati i cittadini iscritti nelle liste elettorali, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

 

3.   Essi partecipano alle adunanze del Consiglio Provinciale con funzioni di relazione e diritto di intervento sugli argomenti di cui sono relatori, ma senza diritto di voto.

 

 

 

 

 

 

Redatto a cura della Dott.ssa Sabrina Catani, Capo Ufficio Affari Generali e deliberazioni.