COMPITI E FUNZIONI DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Competenze del Presidente della Provincia, ai sensi dell’art.50 del
D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt.31 e 32 dello Statuto Provinciale
ART. 50 D.Lgs. n. 267/2000
Competenze del sindaco e
del presidente della provincia.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2.
Il
sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e
presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti.
3.
Salvo
quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
……..
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
……..
10.
Il
sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e
dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali
11.
Il
sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
1.
Il
Presidente della Provincia esprime l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli
Assessori, per il conseguimento dei fini indicati nella proposta degli
indirizzi generali di governo. Nella seduta di insediamento, davanti al
Consiglio, presta il giuramento con la seguente formula: “Giuro di osservare
lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana”.
1.
In
particolare:
a)
rappresenta
l'Ente;
b) convoca e presiede la Giunta
stabilendo gli argomenti da trattarsi nelle singole adunanze;
c)
sovrintende
al funzionamento degli uffici e dei servizi e vigila affinché il Segretario
Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti diano esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive impartite;
d) stipula gli atti costitutivi delle forme di gestione dei Servizi e
delle forme associative e di cooperazione di cui al D.Lgs n.267/2000;
e)
rappresenta
l'Ente in giudizio e promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni
possessorie davanti all'autorità giudiziaria con obbligo di riferire alla
Giunta nella prima seduta utile;
f)
promuove
ed assume iniziative per la conclusione di accordi di programma con i soggetti
previsti dall'art. 34 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;
g)
provvede
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina e revoca dei
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
h)
emana
ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti solo per misure eccezionali;
i) nomina i Dirigenti responsabili degli Uffici e dei Servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi Dirigenziali.
ART. 32 Statuto Provinciale
1.
Il
Presidente ha facoltà di delegare i singoli Assessori a curare ambiti di
Amministrazione definiti in correlazione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'art.25 del presente statuto.
2.
Il
Presidente, ove lo ritenga opportuno per motivi di funzionalità, può modificare
l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore.
3.
L'attribuzione
delle deleghe e le modificazioni di cui al precedente primo comma, devono
essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4.
Propone
al Consiglio l'affidamento ai singoli Consiglieri, di incarichi speciali, di
studio di problemi e questioni di interesse provinciale con obbligo di
riferirne al Consiglio.
Competenze e composizione della Giunta
Provinciale
ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000
e degli artt.25 e 26 dello Statuto Provinciale
ART. 48 D.Lgs. n. 267/2000
Competenze delle giunte.
1.
La
Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo
del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.
La
Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e
2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge
al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo
statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di
decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia
nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente
al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti dello stesso.
3.
È,
altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio.
ART. 25 Statuto Provinciale
1.
La
Giunta attua gli indirizzi politico‑amministrativi e programmatici
stabiliti dal Consiglio, nei cui confronti esercita attività propositiva e
d'impulso.
2.
Essa
compie quegli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al
Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai
Dirigenti o agli organi di decentramento.
3.
In
particolare:
a)
predispone
il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione
del Consiglio;
b) predispone i piani economici
finanziari ed i programmi di opere pubbliche e ne cura l'attuazione dopo
l'approvazione del Consiglio;
c)
delibera
i prelevamenti dal fondo di riserva, dandone comunicazione al Consiglio;
delibera i progetti
esecutivi e definitivi delle opere, delle relative perizie di varianti e/o
suppletive ove ammissibili nonché l’assunzione o la devoluzione di mutui già
previsti in atti fondamentali del Consiglio;
delibera il piano esecutivo
di gestione determinandone, anche con atti successivi, gli obiettivi assegnati
ai Dirigenti;
delibera le spese
pluriennali che non rientrano nelle competenze del Consiglio;
d) amministra il patrimonio e
demanio provinciale;
e)
dispone
la eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali;,
valuta l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi ad adiuvandum in
procedimenti contenziosi promossi a carico di Dirigenti e Amministratori;
f)
delibera
l'applicazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
g)
adotta
i regolamenti ad essa demandati da norme di legge o non riservati al Consiglio;
adotta i provvedimenti di
amministrazione del personale non riservati ad altri organi dell’ente da norme
di legge o regolamento;
h)
delibera
l'acquisto o l'alienazione di quote o di azioni di società di capitali, cui la
Provincia già partecipa, che non comportino variazioni nel controllo della
società;
i)
l’accettazione
di lasciti o donazioni che non pongano vincoli all’Ente nonché la vendita e
l’acquisto di proprietà di valore non superiore ai 50 milioni;
l)
redige
annualmente e presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività per la
eventuale discussione nelle forme di cui all'art.16, 5° comma.
ART. 26 Statuto Provinciale
1.
La
Giunta è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, e da un numero
di assessori, dallo stesso nominati, compreso tra un minimo di 6 (sei) ed un
massimo di 10 (dieci) assessori, fra cui un vice presidente.
2.
Alla
carica di Assessore possono essere nominati i cittadini iscritti nelle liste elettorali, purché siano in
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere.
3.
Essi
partecipano alle adunanze del Consiglio Provinciale con funzioni di relazione e
diritto di intervento sugli argomenti di cui sono relatori, ma senza diritto di
voto.
Redatto a cura della Dott.ssa Sabrina Catani, Capo
Ufficio Affari Generali e deliberazioni.